L’Agenzia delle Entrate informa che sul sito Ministero dell’Economia e delle Finanze è pubblicato il comunicato stampa con il quale sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo di imposta 2020.

La nota giunge a pochi giorni dalle sollecitazioni rivolte al Vice Ministro Teresa Bellanova (il 24 Giugno 2021), da parte di CNA Fita e dalle altre associazioni datoriali aderenti ad UNATRAS.

Le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2021 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2020, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento (euro 16,80) di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.