Le parti sottoscrittrici del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni nell’ambito della trattativa del rinnovo del contratto hanno stabilito che fino al 1° giugno 2020 rimarrà sospeso il pagamento dellindennità di vacanza contrattuale che sarebbe scattato a febbraio con decorrenza dal mese precedente. 

Secondo quanto stabilito dal contratto attualmente vigente, tale l’indennità andrebbe erogata nel caso che siano trascorsi 7 mesi dalla presentazione della piattaforma sindacale senza che sia stato raggiunto un accordo per il rinnovo e sarebbe pari al 40% (60% dopo 6 mesi) dell’inflazione da calcolarsi su una base di computo convenzionale.

Le parti si sono impegnate ad incontrarsi e a definire il tutto entro il 1 giugno 2020, in considerazione del fatto che ad oggi non sono ancora compiutamente definiti gli indicatori economici (inflazione/base di calcolo convenzionale).