L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito web una circolare di chiarimento sul rimborso per il gasolio per le imprese esercenti nei servizi di trasporto turistico di passeggeri mediante noleggio autobus con conducente.

La sopra menzionata circolare precisa che l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’accisa sul gasolio commerciale, utilizzato da soli veicoli aventi classi di emissione euro VI, spetta temporaneamente alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus per periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2023.

Secondo il regime fissato dalle norme di settore del trasporto di viaggiatori mediante noleggio con conducente contenute nella legge n. 218/2003, ed in quelle richiamate, fruiscono della misura agevolativa i consumi di gasolio impiegati da autobus equipaggiati con più di nove posti compreso quello dell’autista che si trovano nella disponibilità, di imprese professionali in possesso del titolo prescritto per l’esercizio dell’attività.

Sono esclusi dal beneficio fiscale i consumi di gasolio impiegati, nell’ambito dell’attività di trasporto turistico:

  • autobus di categoria euro 5 o inferiore;
  • veicoli di categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).

Il rimborso, strutturato per trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del prodotto, deve essere presentato da parte dell’esercente avente titolo con apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane, entro il mese successivo alla scadenza del medesimo trimestre (in prima applicazione, per il trimestre di consumo 1° aprile – 30 giugno 2023, entro il 31 luglio 2023).

L’importo rimborsabile è di euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. Il calcolo è effettuato nel rispetto del limite quantitativo di un litro di gasolio per ogni chilometro percorso.

Clicca qui per la circolare dell’Agenzia delle Dogane.