Dal 1° luglio 2025 è in vigore l’obbligo di installazione di sistemi di geolocalizzazione, per tutti i veicoli di Categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali destinati al trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, e l’attestazione di installazione dovrà essere trasmessa entro il 31 dicembre 2025.

Questi sistemi dovranno poter prevedere funzioni di esportazione standard dei dati per permettere l’integrazione con la piattaforma RENTRI, alla quale le informazioni sui percorsi dovranno essere conferite a partire da febbraio 2027.

L’installazione di sistemi GPS determina, tuttavia, alcuni adempimenti in materia di:

  • protezione dei dati personali (privacy), in quanto i dati generati dal GPS sono riferibili all’autista alla guida del mezzo localizzato;
  • tutela dei lavoratori trattandosi di strumenti di controllo a distanza, anche potenziale, del lavoratore.

 

PRIVACY – INFORMAZIONE E LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE

In termini di privacy, il datore di lavoro deve assicurarsi di informare adeguatamente l’autista che il mezzo è sottoposto a localizzazione, fornendo i dettagli sulla modalità di trattamento e applicando su ogni veicolo localizzato una vetrofania indicante la presenza di GPS.

Cruciale importanza riveste il tema della conservazione dei dati rilevati dai sistemi GPS. Come evidenziato dal recente provvedimento del Garante in materia, che ha sanzionato per € 50.000 un’azienda di trasporti, tra l’altro, per aver conservato troppo a lungo i dati raccolti nei propri sistemi (180 giorni), la conservazione deve essere definita in modo proporzionato e per quanto strettamente necessario.

Infatti, se è vero che i dati relativi ai percorsi di trasporto di rifiuti pericolosi nell’ambito RENTRI devono essere conservati su piattaforma RENTRI fino a 3 anni, lo stesso non vale per tutti gli altri percorsi e dati rilevati dai GPS.

Pertanto, è importante scindere correttamente i due ambiti, prevedendo una conservazione generale di qualche giorno, mentre i percorsi RENTRI dovranno essere esportati e conservati per i tempi previsti dall’obbligo di legge.

Tra gli altri obblighi privacy annoveriamo: l’annotazione del trattamento sul Registro dei trattamenti, la nomina del fornitore del sistema GPS come responsabile del trattamento e la DPIA (valutazione di impatto), qualora il trattamento determinasse monitoraggio svolto su larga scala.

 

TUTELA DEI LAVORATORI – TRA COMUNICAZIONE ITL E OBBLIGO DI LEGGE

La normativa sulla tutela dei lavoratori (Statuto dei Lavoratori l. 300/70) inquadra i GPS come strumenti di controllo a distanza, anche potenziale, dei lavoratori.

Di norma, la loro installazione è subordinata all’accordo sindacale con le RSU, se presenti, ovvero all’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (art. 4 l. 300/70); questi passaggi devono avvenire prima dell’installazione.

Questo sembra non valere nel caso del RENTRI, in quanto orientamenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (NOTA INL n. 2 del 7 novembre 2016) prevedono che se il GPS è installato in forza di una norma di legge o regolamento può essere ritenuto “strumento di lavoro”, rientrando nell’esenzione di cui prevista per tali strumenti rispetto alla procedura autorizzativa sopraindicata (tale indicazione è presente anche nelle FAQ sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Tuttavia, si noti che questo vale esclusivamente per le installazioni di GPS per cui vige l’obbligo del RENTRI (veicoli di Categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali destinati al trasporto dei rifiuti speciali pericolosi).

Non è, inoltre, chiaro se l’obbligo di legge si estenda a tutti i percorsi effettuati dal mezzo o solo a quelli rilevati durante il trasporto dei rifiuti pericolosi – che sono quelli che devono essere comunicati nel portale RENTRI.

In tutti gli altri casi, resta l’obbligo di preventivo accordo sindacale o autorizzazione ITL.

 

CONCLUSIONI?

L’introduzione di questo obbligo di installazione dei GPS non esonera le aziende dal rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (privacy), che deve quindi essere presa in considerazione nell’ambito dell’installazione di questi dispositivi.

Allo stesso tempo, l’adempimento accordo sindacale o autorizzazione ITL non sembra applicarsi quando l’installazione è in forza della normativa sul RENTRI, tuttavia in tutte le altre situazioni questo obbligo sussiste e deve essere adempiuto prima dell’installazione dei dispositivi.

Per altri chiarimenti sugli aspetti privacy e di controllo dei lavoratori, potete contattare il nostro ufficio Privacy – Relazioni sindacali al numero: 0522 356340/0522 356250, oppure scrivendo a gdpr@cnare.it

Per ulteriori informazioni sui servizi RENTRI di CNA Reggio Emilia, potete navigare alla pagina dedicata ai servizi HSE sul nostro sito:  https://cnare.it/servizi/impresa/area-ambiente-e-sicurezza-hse/