Sulla Gazzetta ufficiale n.85 del 9 aprile è pubblicato il decreto 29 marzo 2021 del Ministero dell’interno, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”.
 
Con questo decreto, che entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 9 maggio 2021, sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie di cui all’allegato 1 al decreto.
 
Le norme tecniche si possono applicare a: 
 

a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;

b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;

c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²

Le norme tecniche si possono applicare alle suddette attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002.

All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.11 – Strutture sanitarie», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all’art. 1.

All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, le parole «67; da 69 a 71» sono sostituite dalle seguenti: «da 67 a 71».

All’art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, tra le lettere b) e c) è inserita la lettera «b-bis) 68».

All’art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera v), è aggiunta la seguente lettera: «z) decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private».

In allegato QUI il decreto.