Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.
L’agevolazione non concorre alla determinazione della base imponibile Ires/Irpef ed Irap. La fruizione può avvenire solamente mediante compensazione tramite modello F24 a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento del costo.
Diverse sono le condizioni previste per accedere all’agevolazione.
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avvengano in attuazione di un contratto collettivo aziendale o territoriale applicato dall’impresa;
- l’impresa deve predisporre e conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti dell’attività di formazione svolta, istituendo registri nominativi sottoscritti da docente e discenti. Il legale rappresentate deve inoltre rilasciare una dichiarazione, sotto forma di atto notorio, a ciascun dipendente attestante l’effettività della partecipazione alle attività formative agevolabili;
- la formazione, qualora sia affidata anche ad un soggetto esterno all’impresa, deve essere commissionata a soggetti accreditati;
- l’impresa deve conservare la documentazione contabile sulla cui base sono stati effettuati i conteggi del credito spettante, mentre nel modello redditi devono essere indicati i dati della formazione eseguita;
- viene previsto l’obbligo di certificazione delle spese sostenute mediante l’intervento di un revisore legale.