La norma contenuta all’art. 15 del D.L. 179/2012 ha previsto che “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito”.
A seguito dell’introduzione della norma contenuta all’art. 18 del D.L. 36/2022, viene ora previsto che, a partire dal 30 giugno 2022 qualunque soggetto, impresa o professionista rifiuti di accettare un pagamento tramite POS, a prescindere dall’importo della transazione, rischia la sanzione dell’importo di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.
La circostanza che non sia più prevista una soglia minima di importo della transazione per dover accettare il pagamento tramite POS, come previsto in precedenza, porta inoltre a ritenere che non possa essere imposto il pagamento in contanti al di sotto di una certa soglia.
La sanzione va a colpire non la mancanza del dispositivo necessario per accettare i pagamenti tramite POS, quanto il rifiuto di accettare pagamenti con questa modalità.
Credito di imposta commissioni pagamenti elettronici
In vista della possibile attivazione da parte di nuovi soggetti della modalità di incasso tramite POS, si riepilogano di seguito le agevolazioni spettanti in termini di crediti di imposta legati alle commissioni sostenute a fronte dell’utilizzo di pagamenti elettronici.
L’art. 22 del DL. n. 124/2019 riconosce un credito d’imposta agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.
In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2020 spetta un credito d’imposta sulle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.