CBAM_imprese_sostenibili

Con l’approvazione del Regolamento (UE) 2023/956 del parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), l’Unione Europea ha individuato un meccanismo di tassazione indiretta delle emissioni di CO2 implicite in alcune categorie di prodotti di paesi terzi extra-UE, che per la loro produzione generano alte emissioni di gas serra in atmosfera. Per tali prodotti, infatti, una volta entrati nello spazio doganale europeo, si applicherà un sistema di tassazione del carbonio basato su un modello simile a quello attualmente esistente per l’Emission Trading System.

Il CBAM sarà applicato alle seguenti categorie di merci, di cui all’Allegato I al regolamento stesso (vedi allegato) e per le quali sono richiamate anche le specifiche sottocategorie:

  • Cemento
  • Energia elettrica
  • Concimi
  • Ghisa, ferro e acciaio
  • Alluminio
  • Sostanze chimiche

I soggetti che importano in UE tali prodotti – o i loro rappresentanti – dovranno essere formalmente autorizzati dalla Commissione all’importazione e dovranno osservare gli obblighi informativi, amministrativi e fiscali previsti dal regolamento stesso. In particolare, dovranno inviare la dichiarazione annuale CBAM, che comprende il quantitativo totale di merci importate nell’anno precedente, le emissioni totali incorporate in tali merci ed il numero totale di certificati CBAM da restituire.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1 gennaio2026. Tuttavia, a partire dal 1 ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2025 avrà luogo una fase transitoria in cui gli importatori saranno tenuti ad una comunicazione trimestrale all’ente nazionale preposto (relazione CBAM) contenente informazioni sulle merci importate nell’arco del trimestre e le relative emissioni. Essendo questi nuovi obblighi posti in capo all’importatore da Paesi extra UE, riteniamo  che l’impatto per le imprese sia limitato.

 

FONTE, AREA AMBIENTE CNA NAZIONALE