Nuovo tracciato Xml della fattura elettronica obbligatorio dal 2021

A partire dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato Xml della fattura elettronica vers.1.6, ma lo stesso potrà essere utilizzato in via facoltativa già a partire dal 1° ottobre 2020 e sino a fine anno.

Pertanto, in tale arco temporale, il SdI accetterà fatture elettroniche e note di variazione emesse sia con il nuovo tracciato che con quello attualmente in vigore, mentre a decorrere dal 2021 il SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Le modifiche più rilevanti, che si riportano di seguito, sono state apportate per rendere le codifiche più puntuali e aderenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale e consentire all’Agenzia di predisporre la bozza di dichiarazione annuale Iva da rendere disponibile ai contribuenti per il periodo 2021 (rilascio 2022).

Nuovi codici “Tipo Documento”

Con il tracciato attualmente in uso, il campo “Tipo Documento” è identificato con uno dei 7 codici seguenti:

TIPO

DESCRIZIONE

TD01

Fattura

TD02

Acconto/anticipo su fattura

TD03

Acconto/Anticipo su parcella

TD04

Nota di Credito

TD05

Nota di Debito

TD06

Parcella

TD20

Autofattura

 

I codici che si utilizzeranno con il nuovo tracciato, saranno 18, ossia:

TIPO

DESCRIZIONE

TD01

Fattura

TD02

Acconto/anticipo su fattura

TD03

Acconto/Anticipo su parcella

TD04

Nota di Credito

TD05

Nota di Debito

TD06

Parcella

TD16

Integrazione fattura reverse charge interno

TD17

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18

Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19

Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

TD20

Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD21

Autofattura per splafonamento

TD22

Estrazione beni da Deposito IVA

TD23

Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24

Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

TD25

Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26

Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

TD27

Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

Nuovi codici “Natura Operazione”

Il campo “Natura Operazione” va compilato nei casi in cui la fattura contenga operazioni non assoggettate ad imposta, ossia non soggette, esenti, fuori campo, non imponibili o assoggettate a regimi particolari.

Con il tracciato attualmente in uso, il campo “Natura Operazione” è identificato con uno dei 7 codici seguenti:

TIPO

DESCRIZIONE

N1

escluse ex art.15

N2

non soggette

N3

non imponibili

N4

esenti

N5

regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6

inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

N7

IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

 

I codici che si utilizzeranno con il nuovo tracciato saranno i seguenti:

TIPO

DESCRIZIONE

N1

escluse ex art.15

N2

N2.1

non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972

N2.2

non soggette – altri casi

N3

N3.1

non imponibili – esportazioni

N3.2

non imponibili – cessioni intracomunitarie

N3.3

non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4

non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5

non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

N3.6

non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4

esenti

N5

regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6

N6.1

inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2

inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3

inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4

inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5

inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6

inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7

inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8

inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9

inversione contabile – altri casi

N7

IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

       

 

Nuovi codici “Tipo Ritenuta”

Le novità al tracciato hanno introdotto anche nuovi codici “Tipo Ritenuta” permettendo così di codificare in fattura:

  • quando la ritenuta si riferisce a persone fisiche o giuridiche;
  • alcune tipologie di contributi particolari la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute.Il tracciato attualmente in uso prevede la sola distinzione di due codici:

TIPO

DESCRIZIONE

RT01

Ritenuta d’acconto (ritenuta persone fisiche)

RT02

Ritenuta d’acconto (ritenuta persone giuridiche)

 

I codici che si utilizzeranno con il nuovo tracciato saranno i seguenti:

TIPO

DESCRIZIONE

RT01

Ritenuta d’acconto (ritenuta persone fisiche)

RT02

Ritenuta d’acconto (ritenuta persone giuridiche)

RT03

Contributo INPS

RT04

Contributo ENASARCO

RT05

Contributo ENPAM

RT06

Altro contributo previdenziale