- i soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio;
- i soggetti aderenti al regime forfetario;
- i soggetti aderenti alla legge 398/91 che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’esercizio delle attività commerciali;
- i soggetti non residenti o non stabiliti in Italia.
Non sono, invece, esclusi dall’Esterometro gli operatori sanitari che hanno avuto il divieto per il 2019 di emettere le fatture elettroniche.
- le fatture emesse verso soggetti esteri non stabiliti in Italia (UE/Extra-UE sia soggetti passivi che consumatori finali), comprese le fatture emesse verso soggetti esteri che hanno una posizione Iva in Italia (identificazione diretta o rappresentante fiscale);
- le fatture di acquisto ricevute da fornitori esteri non stabiliti in Italia (UE/Extra-UE), comprese quelle ricevute da fornitori esteri con una posizione Iva in Italia (identificazione diretta o rappresentante fiscale). Devono essere comunicate anche le operazioni registrate solo ai fini contabili e non ai fini Iva.
- le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni ed esportazioni);
- le operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica in formato XML tramite il SdI (ad es. con l’indicazione del codice convenzionale “XXXXXXX” nel campo Codice Destinatario).