Dal prossimo 1° luglio 2022 le operazioni con l’estero saranno da comunicare utilizzando lo stesso tracciato della fattura elettronica.
In particolare è confermato l’invio di tutte le operazioni sia attive che passive effettuate con un operatore non stabilito ad esclusione di:
- importazioni/esportazioni con bolla doganale;
- operazioni per cui è stata emessa o ricevuta fattura elettronica;
- acquisti di beni e servizi non territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva di importo inferiore a 5.000 euro per singola operazione (novità “Decreto semplificazioni”).
OPERAZIONI ATTIVE
Le operazioni attive devono essere comunicate trasmettendo al SdI un file XML entro il termine di emissione delle fatture (ad esempio per una cessione intracomunitaria entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento). Nel file, il campo “codice destinatario” deve essere valorizzato utilizzando il codice convenzionale “XXXXXXX”.
OPERAZIONI PASSIVE
Anche le operazioni passive sono comunicate con l’invio al SdI di un file XML, ma entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (per operazioni Intra-UE) o entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (per operazioni Extra-UE). Si tratta di un file del tipo integrazione/autofattura con “tipo documento” TD17 (integrazione/autofattura per acquisto di servizi all’estero), TD18 (integrazione per acquisto intracomunitario di beni) e TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 dpr 633/72).
In caso di omesso o errato invio è prevista una sanzione pari ad euro 2 per fattura, con un massimo di euro 400 mensili, ridotta alla metà se la trasmissione o la correzione dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite.