Green pass e pmi: buona la prima

L’obbligo di Green Pass è stato progressivamente esteso per l’esercizio di determinate attività, fino ad arrivare ad una applicazione generalizzata per l’accesso ai luoghi di lavoro, a partire dal 15 ottobre 2021

Pubblichiamo una tabella di sintesi che riepiloga i principali provvedimenti di interesse per le imprese.

In particolare, si evidenzia che l’estensione generalizzata del certificato verde per l’accesso ai luoghi di lavoro del settore privato, prevista dal 15/10/2021, è trattata al punto 6 (pag. 6 e seguenti).

Il Certificato verde (green pass) viene rilasciato per una delle seguenti condizioni

  • la somministrazione almeno della prima dose di vaccino contro il Covid-19, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale)
  • il completamento del ciclo vaccinale, con validità di 12 mesi dalla data di completamento; 
  • l’esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare, per il molecolare anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri da stabilire con circolare del Ministero della salute, con validità di 48 ore. Con circolare del 24/9/2021 il Ministero della Salute ha definito che i test molecolari su campione salivare sono considerati un’opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze: per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico); nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico; per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio; per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo. In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo.
  • la guarigione dall’infezione, con validità di 6 mesi dalla data di guarigione
  • l’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2, con validità da subito dopo la somministrazione della prima dose e per 12 mesi.

(*) Le modalità operative indicate nel DPCM 17/6/2021 in sintesi:

  • La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata con la lettura del codice a barre bidimensionale (QRCode), mediante l’applicazione ufficiale “VerificaC19scaricabile qui 
  • L’App consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.
  • L’App va scaricata su un dispositivo mobile, esiste un “vademecum” allegato alla circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021, n. 0028862. Questa e altre informazioni per gli operatori addetti alla verifica sono consultabili qui
  • La verifica del documento d’identità va effettuata solo in caso di evidente contrasto.
  • Una volta effettuata la verifica, non deve essere operata alcuna raccolta dei dati.

In merito all’estensione al settore privato seguiranno approfondimenti nei prossimi giorni, in relazione ai chiarimenti che dovessero intervenire in merito ad alcune casistiche/aspetti ancora dubbi (es: obbligo di green pass per studenti in  tirocinio curricolare; obbligo di green pass per clienti che frequentano corsi presso aziende).
 
Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione si segnala che la posizione ad oggi prevalente ritiene che il possesso del green pass debba essere verificato solo dall’azienda utilizzatrice.
 
Nel frattempo, è utile ricordare che in commercio vengono proposte attrezzature per il riconoscimento e la validazione del QR Code Green Pass Europeo. Nel caso d’interesse da parte delle aziende socie/clienti, CNA è in grado di fornire tale apparecchiatura. E’ doveroso precisare però che l’unico sistema “certificato” per il controllo dei Green Pass è l’APP ministeriale “Verifica C19” che consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del codice “QR” del certificato. 
 
I consulenti CNA restano a vostra disposizione per ogni necessità di chiarimento.