Dopo la firma (con rilievi) da parte del Presidente della Repubblica, il Dl Semplificazioni (n. 76/2020), convertito nella legge 120/2020 dal Parlamento, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre. Il passaggio parlamentare del provvedimento, varato a luglio con l’obiettivo di rilanciare gli investimenti, ha arricchito notevolmente il testo iniziale. Dagli iniziali 65 articoli, per un totale di 305 commi, si è arrivati a 109 articoli, per un totale di 472 commi.
Il cuore del provvedimento – cioè la disciplina speciale che mira a sbloccare le opere con deroghe e commissari – è stato confermato e resterà in piedi per tutto il 2021 e non solo fino a luglio del prossimo anno come previsto dal testo originario.
Ricco di novità il capitolo dedicato a permessi edilizi, riqualificazione urbana, conferenza di servizi e valutazioni di impatto ambientale. Confermate anche le
novità su abuso d’ufficio e
responsabilità erariale. Al seguente link trovate il
testo pubblicato in gazzetta ufficiale.
Dai tempi ai criteri di aggiudicazione: così cambiano gli appalti sottosoglia
Le modalità semplificate di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie rappresentano uno degli aspetti centrali del Decreto. Le novità introdotte sul punto dalla legge di conversione sono limitate e non toccano l’impianto complessivo della disciplina originariamente contenuta nel Decreto.
In linea generale non sono più richieste le garanzie provvisorie salvo che per ragioni particolari in ordine alla specificità dell’appalto e comunque con importi dimezzati.
La deroga ha natura temporanea. Vale, infatti, per tutti gli affidamenti per i quali la determina a contrarre – o altro atto equivalente – sia adottata entro il 31 dicembre 2021. Viene quindi individuato un periodo ampio di vigenza di regole semplificate – circa un anno e mezzo – fermo restando che i relativi procedimenti di affidamento si potranno concludere anche successivamente al 31 dicembre 2021, a condizione che siano stati avviati con la determina a contrarre prima di tale data.
Occorre ricordare che la determina a contrarre deve contenere, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, l’indicazione dell’oggetto dell’affidamento, l’importo del contratto, il contraente e le ragioni della scelta del contraente, nonché il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti generali e speciali. Sotto questo profilo assume particolare significato, quale elemento legittimante l’affidamento secondo modalità semplificate e in particolar modo l’affidamento diretto, l’indicazione delle ragioni che sono alla base della scelta del contraente, che vengono a costituire il substrato motivazionale che giustifica l’affidamento a favore di un determinato operatore. Questo elemento rappresenta infatti uno dei pochi momenti di controllo e di verifica dell’operato dell’ente appaltante, che per il resto è caratterizzato dalla più ampia discrezionalità.
L’affidamento diretto
È previsto per l’affidamento degli appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi, inclusi gli incarichi di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. La modifica introdotta comporta che dall’entrata in vigore della legge di conversione l’affidamento diretto di servizi e forniture è consentito solo entro il limite di importo di 75.000 euro.
L’affidamento diretto non implica alcun obbligo di confronto comparativo tra più offerte. Può tuttavia essere una prassi corretta, anche al fine di supportare nella determina a contrarre le ragioni della scelta di un determinato operatore, la richiesta, anche secondo modalità informali, di più preventivi da mettere a confronto.
La legge di conversione ha infine introdotto una previsione secondo cui la pubblicazione dell’avviso sui risultati dell’affidamento non è obbligatoria per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
L’affidamento tramite procedura negoziata
Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e per quelli di servizi di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle relative soglie comunitarie l’affidamento è consentito previo svolgimento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’articolo 63 del D.lgs. 50, in cui il numero degli operatori da invitare varia in relazione alle diverse soglie di importo e cioè:
– per gli appalti di servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria, vanno invitati almeno cinque operatori economici;
– per gli appalti di lavori gli operatori da invitare sono almeno cinque per importi fino a 350.000 euro, dieci per importi tra 350.000 e 1 milione di euro, quindici per importi tra 1 milione di euro e la soglia comunitaria.
Quanto alle modalità di selezione dei soggetti da invitare vengono riproposti i criteri conosciuti. In primo luogo, l’applicazione del criterio di rotazione; in secondo luogo, il ricorso a indagini di mercato o elenchi di fiducia. In entrambi i casi, il rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento implica che le due modalità indicate siano assistite da idonee forme di pubblicità, che consentano a tutti gli operatori potenzialmente interessati di essere presi in considerazione ai fini degli inviti. Tuttavia, una volta rispettati i criteri indicati, la scelta dei soggetti da invitare è connotata da ampia discrezionalità.
La garanzia provvisoria
Come regola generale per gli affidamenti in questione – ma in realtà la disposizione sembra più che altro riferita allo svolgimento della procedura negoziata – l’ente appaltante non richiede la cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, di cui all’articolo 93 del D.lg. 50.
Questa regola può subire eccezioni qualora le stesse siano giustificate da esigenze correlate alla tipologia e specificità della singola procedura. In questo caso l’ente appaltante deve indicare in maniera esplicita che intende richiedere la garanzia provvisoria, che comunque è dimezzata rispetto a quanto previsto dall’articolo 93.