Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 settembre 2024 è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione Europea, datato 2 settembre 2024, in cui sono definite le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2024/573, in merito al formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. Con l’entrata in vigore di questa normativa, è abrogato il precedente Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2068 e ogni riferimento al suddetto regolamento ora si intende relativo al nuovo, come indicato nella tavola di concordanza presente nell’allegato.

Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella GUUE e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.

Etichettatura e informazioni sui prodotti

Il Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati, entrato in vigore l’11 marzo 2024, all’articolo 12 regola l’etichettatura e la comunicazione delle informazioni relative ai prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. Questi prodotti possono essere messi sul mercato o forniti solo se adeguatamente etichettati.

I tipi di apparecchiature coinvolti sono i seguenti:
a) sistemi di refrigerazione;
b) apparecchi di condizionamento dell’aria;
c) pompe di calore;
d) sistemi di protezione antincendio;
e) interruttori elettrici;
f) generatori di aerosol, inclusi gli inalatori predosati;
g) contenitori di gas fluorurati;
h) solventi a base di gas fluorurati;
i) cicli Rankine a fluido organico.

L’etichetta deve contenere:

  • l’indicazione che attesta la presenza nel prodotto o nell’apparecchiatura di gas fluorurati o che il loro funzionamento dipende da essi;
  • la denominazione del gas o il nome chimico;
  • dal 1° gennaio 2017, il peso o la quantità di CO2 equivalente contenuta nell’apparecchiatura o il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei gas.

In casi specifici, l’etichetta può anche indicare che l’apparecchiatura è sigillata ermeticamente o che un commutatore elettrico ha un tasso di perdita inferiore allo 0,1%. Nel caso in cui un prodotto venga modificato o adattato, l’etichettatura deve essere aggiornata e riportare le nuove informazioni.

Le etichette devono essere leggibili, indelebili e posizionate vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas o sulla parte del prodotto che li contiene. Devono essere redatte nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul mercato.

 

Formato delle etichette: novità dal nuovo regolamento

Il nuovo regolamento UE 2024/2174 stabilisce che le informazioni presenti sull’etichetta devono essere chiaramente leggibili, con un contrasto netto rispetto allo sfondo. Le dimensioni dei caratteri non devono essere inferiori a quelle delle altre informazioni già presenti sull’etichetta.

L’etichetta e il suo contenuto devono rimanere saldamente attaccati al prodotto, resistendo alle condizioni di funzionamento normali per tutto il periodo in cui l’apparecchiatura contiene o dipende dai gas fluorurati.

Ogni etichetta deve riportare la dicitura “contiene gas fluorurati a effetto serra” e indicare la quantità in chilogrammi o grammi e l’equivalente in tonnellate di CO2, basandosi sui valori di GWP elencati negli allegati I, II e III del Regolamento (UE) 2024/573.

Se un’apparecchiatura viene precaricata con gas fluorurati, che possono essere aggiunti successivamente in un luogo diverso dalla fabbrica, l’etichetta deve riportare sia la quantità di gas caricata alla produzione, sia uno spazio per l’inserimento della quantità aggiunta successivamente dal fornitore o installatore.