Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/877, l’Unione Europea impone il divieto assoluto di utilizzo di una serie di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) nei prodotti cosmetici.
A partire dal 1° settembre è vietata pertanto l’immissione sul mercato, la distribuzione e l’uso di cosmetici contenenti oltre 20 nuove sostanze ritenute pericolose, tra cui il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), sostanza largamente utilizzata nei gel UV per unghie.
Al riguardo è intervenuta anche una circolare del Ministero della salute con alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo professionale nei centri estetici di prodotti cosmetici contenenti TPO dopo il 1° settembre.
Le nuove norme rappresentano certamente un passo avanti per la sicurezza dei cosmetici, ma comportano anche un impegno immediato per le imprese del settore.
Dal 1° settembre, infatti, per i centri estetici:
- Non è più possibile utilizzare o cedere in alcun modo alla clientela cosmetici contenenti TPO, anche se acquistati precedentemente al 1° settembre.
- Non è previsto alcun periodo di smaltimento scorte: i prodotti non conformi devono essere considerati non utilizzabili
- Le autorità competenti (ASL, NAS) effettueranno controlli per accertare il rispetto della norma, e l’uso di prodotti vietati espone a sanzioni.
Si fa presente che dalla normativa non è possibile evincere nessun meccanismo automatico di rimborso/sostituzione/smaltimento a carico dei fornitori per i prodotti acquistati prima del 1° settembre.
CNA Benessere e Sanità invita le imprese del settore a seguire alcuni step per adeguarsi ai nuovi obblighi gestendo al meglio i rapporti con i propri fornitori:
- Verificare i prodotti in uso
- Controllare l’INCI (elenco ingredienti) di ogni cosmetico, in particolare dei gel UV per unghie
- Cessare immediatamente l’utilizzo dei prodotti vietati
- In caso di dubbio, richiedere una dichiarazione scritta di conformità al Reg. (UE) 2025/877 ai propri fornitori
2. Verifica dei contratti commerciali e accordi con i fornitori
- Verificare attentamente i contratti commerciali sottoscritti per accertare diritti e obblighi delle parti, con speciale attenzione a richiami, gestione delle scorte non conformi, resi/sostituzioni/smaltimento
- In caso di grossi quantitativi acquistati di recente, è opportuno far valere il proprio potere contrattuale, chiedendo ai fornitori agevolazioni in merito a reso, sostituzione, sconto su futuri acquisti
3. Gestione delle scorte
- Separare le scorte contenenti sostanze vietate
- Cercare un accordo con il fornitore per lo smaltimento/reso dei prodotti cosmetici eventualmente in stock di magazzino e smaltirli correttamente nel caso si proceda in autonomia;
- Conservare le fatture e la documentazione di magazzino per le opportune rettifiche contabili
- Smaltimento scorte
- Il fatto che il TPO sia stato vietato come sostanza cosmetica non modifica in alcun modo le regole di smaltimento previste per gli smalti, restano valide le ordinarie norme ambientali
- Per quanto riguarda lo smaltimento dei contenitori di smalti sigillati e non utilizzati, questi vanno gestiti e classificati come rifiuti speciali pericolosi
- In merito ai contenitori di smalti aperti, possono essere smaltiti con le consuete modalità e codici già in uso (imballaggi contaminati da sostanze pericolose)
- Rivolgersi alle sedi CNA di appartenenza per ottenere le indicazioni necessarie e gestire correttamente lo smaltimento
- Nuovi acquisti
È importante che le imprese verifichino l’INCI (elenco ingredienti) dei cosmetici prima dell’acquisto e chiedano ai fornitori una dichiarazione scritta che attesti la conformità al Reg. (UE) 2025/877.
Clicca qui per leggere la nota esplicativa sui prodotti cosmetici contenenti la sostanza TPO.
Per maggiori informazioni: CNA Benessere e Sanità, Teresa Salvino (0522-356395, teresa.salvino@cnare.it).


