Il Decreto Cura Italia ha introdotto un’indennità pari a €600 per il mese di marzo, non soggetta ad imposizione fiscale, ad alcune categorie di lavoratori di seguito elencati purchè NON siano titolari di pensione diretta.
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
L’indennità può essere richiesta:
– dai liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23/02/2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione Separata dell’Inps;
– dai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23/02/2020 e iscritti alla Gestione Separata dell’Inps;
per entrambe le categorie non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A questa indennità possono accedere:
– Artigiani
– Commercianti
– Coltivatoti diretti, coloni e mezzadri
Questi lavoratori non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione Separata Inps.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
L’indennità la possono richiedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro dal 01/01/2019 al 17/03/2020.
NON spetta ai lavoratori con un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020.
Indennità lavoratori agricoli
A questa indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali a condizione che possono fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di lavoro agricolo dipendente effettivo.
Indennità lavoratori dello spettacolo
Possono accedere all’indennità i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che abbiano i seguenti requisiti:
– almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo;
– che abbiano prodotto nello stesso anno un reddito non superiore a €50.000;
– non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020.
A breve, entro il mese di marzo, l’Inps procederà a mettere a disposizione le procedure telematiche per la trasmissione delle richieste.
Il Patronato EPASA-ITACO svolgerà la propria attività esclusivamente per mail: reggioemilia@epasa-itaco.it e risponderemo ai vostri quesiti al numero di telefono 0522/283748.