L’Articolo 1, commi da 153 a 159 della Legge Bilancio 2023 prevedono una novità, la “Definizione agevolata delle somme dovute negli avvisi bonari emessi dall’ Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art.36bis e 54bis).

La Legge si riferisce ad avvisi bonari relativi agli anni d’imposta 2019-2020-2021 recapitati successivamente al 1-1-2023, che possono essere definiti con il pagamento della sanzione ridotta al 3% in luogo del 10%; avvisi bonari relativi agli anni d’imposta 2019-2020-2021 con termine di pagamento non ancora scaduto al 1-1-2023, che possono essere definiti con il pagamento della sanzione ridotta al 3% in luogo del 10%; avvisi bonari per qualsiasi periodo d’imposta con rateazione in corso e non decaduta al 1-1-2013, possono essere rideterminate le sanzioni dal 10% al 3% sulle rate ancora da pagare, ossia al netto delle rate già versate/scadute entro il 31/12/2022,

Va precisato che, in caso di mancato pagamento anche parziale, la definizione non produce effetti, con la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute e della sanzione in misura piena (30%).

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni ed effettuare i sopracitati ricalcoli. Se in possesso di avviso bonario rientrante nel primo punto o di un piano di rateazione in corso come precisato al secondo punto, potete inviarci la documentazione necessaria, come indicata di seguito, qualche giorno prima della scadenza del pagamento dell’avviso bonario o della rata del piano di rateazione:

  • copia avviso bonario emesso dall’Agenzia delle Entrate da pagare oppure oggetto di rateazione;
  • data di ricezione dell’avviso (precisare se ricevuto dal contribuente o dall’intermediario)
  • precedente piano di rateazione in corso (solo nel caso di rateazione)
  • il numero di rate pagate (copie pagamenti),
  • il numero di rate che s’intende confermare o modificare