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CONGEDO PER MATERNITA’ OBBLIGATORIA
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice dipendente durante il periodo di gravidanza e puerperio, anche in caso di adozione o affidamento di minori.
Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro sono due mesi precedenti la data presunta del parto, il giorno del parto e tre mesi dopo il parto.
La flessibilità del congedo di maternità permette alla lavoratrice dipendente di astenersi dal lavoro un mese prima e i quattro mesi successivi al parto, oppure direttamente cinque mesi dopo il parto.
CONGEDO PARENTALE PER LAVORATORI AUTONOMI
Il congedo parentale è erogato per un periodo di tre mesi ad ognuno dei genitori entro l’anno di vita del bambino.
BONUS NUOVE NASCITE
Importo una tantum pari a 1.000 euro per genitori di bambini nati o adottati nell’anno 2025.
Requisiti reddituali: il nucleo familiare del genitore che richiede l’importo deve avere un ISEE non superiore a 40.000 € annui.
CONGEDO PARENTALE PER LAVORATORI DIPENDENTI PER FIGLI FINO A 12 ANNI
Periodo di astensione facoltativa dal lavoro, successiva il periodo di maternità obbligatoria, fruibile da entrambi i genitori. Art. 32 del Testo Unico sulla genitorialità (D.lgs. n. 151/2001).
Il congedo parentale è riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti per ogni minore nato adottato o affidato.
In base al Decreto Legislativo 105 del 2022, entrambi i genitori hanno diritto a valersi, fino al compimento dei 12 anni di vita del figlio, di un periodo massimo complessivo indennizzabile pari a 9 mesi con le seguenti modalità:
- la madre, al temine del periodo di maternità obbligatorio può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato pari a 3 mesi non cedibili all’altro genitore;
- il padre, dal giorno seguente alla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione, può astenersi dal lavoro per un periodo pari a 3 mesi indennizzabili non cedibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori possono fruire, in alternativa tra loro, di ulteriori 3 mesi indennizzati.
Novità Legge di Bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha modificato la precedente normativa sul congedo parentale, introducendo la possibilità di fruire del congedo parentale, calcolato all’80% della retribuzione di riferimento, per tre mesi, da utilizzare, dall’anno 2025, nei primi sei anni di vita del bambino.
I tre mesi di congedo indennizzati all’80% spettano soltanto a quei lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità/paternità dopo il 1º gennaio 2025.
Mentre i genitori che hanno terminato il congedo di maternità/paternità nel 2024 potranno fruire di due mesi indennizzati all’80% anche dall’anno 2025.
RESPONSABILE: Tina De Giovanni
- Via Mameli 15/G, Reggio Emilia
- tina.degiovanni@cnare.it
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