SuperBonus 110%

Un team di professionisti tecnici e fiscali per seguire i lavori dalla A alla Z

Con il Decreto Rilancio è stato introdotto il cosiddetto Superbonus, ovvero una detrazione fiscale al 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà, dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 (con possibilità di estensione fino al 31/12/2022 per i condomini con stato avanzamento lavori effettuati di almeno il 60%), interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole.

Grazie al Superbonus al 110% chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022 può quindi contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.

Nello specifico, i bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:

  • Parti comuni di edificio
  • Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
  • Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Il Decreto Rilancio ha previsto degli interventi trainanti, ovvero necessari per accedere alla detrazione del 110% e che prevedono alcuni requisiti minimi.

Sintetizzando quanto riportato dall’Agenzia dell’Entrate, si tratta dei seguenti lavori:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021


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Se abbinati a lavori trainanti, rientreranno nell’Superbonus del 110% anche le seguenti spese:

  • efficientamento energetico
  • installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, compresi eventuali sistemi di accumulo integrati


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I Bonus potenziati al 110% vengono riconosciuti solo a:

  • Condomìni, per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati all’ottenimento di risparmi energetici e alla riduzione del rischio sismico

  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%)

  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica

  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

  • Terzo settore, organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale

  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi


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CNA Reggio Emilia
RESPONSABILE:

Stefano Ricciardi

Con il Decreto Rilancio è stato introdotto il cosiddetto Superbonus, ovvero una detrazione fiscale al 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà, dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 (con possibilità di estensione fino al 31/12/2022 per i condomini con stato avanzamento lavori effettuati di almeno il 60%), interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole.

Grazie al Superbonus al 110% chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022 può quindi contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.

Nello specifico, i bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:

  • Parti comuni di edificio
  • Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
  • Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Il Decreto Rilancio ha previsto degli interventi trainanti, ovvero necessari per accedere alla detrazione del 110% e che prevedono alcuni requisiti minimi.

Sintetizzando quanto riportato dall’Agenzia dell’Entrate, si tratta dei seguenti lavori:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021


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Se abbinati a lavori trainanti, rientreranno nell’Superbonus del 110% anche le seguenti spese:

  • efficientamento energetico
  • installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, compresi eventuali sistemi di accumulo integrati


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I Bonus potenziati al 110% vengono riconosciuti solo a:

  • Condomìni, per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati all’ottenimento di risparmi energetici e alla riduzione del rischio sismico

  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%)

  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica

  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

  • Terzo settore, organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale

  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi


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CNA artigiani imprenditori d'Ialia
RESPONSABILE:

Stefano Ricciardi

Con il progetto CNA110 mettiamo in campo un Team specializzato di professionisti tecnici e fiscali con il compito di guidarvi nella moltitudine di procedure tecniche e burocratiche che occorrono per l’ottenimento del cosiddetto “Superbonus”.

SUPERBONUS CNA 110

Per garantire la massima trasparenza sullo stato di avanzamento delle pratiche metteremo a disposizione strumenti all’avanguardia per la gestione documentale, fruibili da professionisti, imprese e da utenti finali. 

Con CNA110 sarà possibile gestire l’intera filiera dell’intervento, dallo studio di fattibilità fino all’asseverazione finale dei lavori svolti, riducendo così il numero di intermediari, con la garanzia delle massima professionalità che contraddistingue l’operato CNA

Grazie alla nostra capillarità e conoscenza del territorio siamo in grado di offrirti un supporto rapido e puntuale su eventuali informazioni.

ALBO IMPRESA CNA

L’iscrizione al nostro albo fornitori è un’opportunità per gli imprenditori soci dell’indotto edile (da chi opera nel settore delle energie rinnovabili alla termoidraulica, passando da impiantisti, installatori, elettricisti) di ricevere i contatti di privati che hanno già affidato la progettazione a un professionista, ma non hanno ancora identificato un’impresa esecutrice dei lavori.

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