Entro il 22 febbraio 2020 le imprese che alla medesima data esercitano l’attività di “costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato” (ATECO 81.3) devono comunicare al Registro delle imprese, competente per territorio, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti ai fini dell’esercizio di tale attività.
Le imprese interessate devono provvedere alla regolarizzazione:
– le imprese già iscritte nel RI ed esercenti tale attività al 25/08/2016, data di entrata in vigore della L. 154/2016, devono regolarizzare la propria posizione entro il prossimo 22/02/2020 nominando il responsabile tecnico in possesso dei requisiti, con riferimento a quanto disposto all’art. 7 del citato accordo in conferenza Stato-Regioni. Qualora il responsabile tecnico non sia il titolare o legale rappresentante dell’impresa è possibile nominare un preposto che deve avere con l’impresa un rapporto di immedesimazione (ad es. dipendente, collaboratore familiare, socio ecc.);
– le imprese iscritte nel RI dopo la data del 25/08/2016, dovranno provvedere, entro il 22/02/2020, alla nomina del responsabile tecnico che sia in possesso, in alternativa, del requisito dell’iscrizione al R.U.P. o di un attestato di idoneità. Qualora il responsabile tecnico non sia il titolare o legale rappresentante dell’impresa è possibile nominare un preposto che deve avere con l’impresa un rapporto di immedesimazione (ad es. dipendente, collaboratore familiare, socio ecc…). Per queste imprese, il RT o il preposto non possono far valere quale requisito professionale un’eventuale esperienza lavorativa maturata in quanto non rientra nei casi di esenzione indicati dal punto 7, lett. h) dell’accordo.