Il 13 maggio è stata pubblicata dal MIMS la circolare n. 3738 del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. 145, con la quale sono stati precisati alcuni punti del decreto.
Ricordiamo che con decreto 8 aprile 2022 il nostro Paese ha recepito alcune modifiche contenute nel Pacchetto mobilità UE in tema di accesso alla professione ed accesso al mercato di trasporto su strada.
La normativa introdotta abolisce le precedenti regole di accesso, istituite dalla normativa nazionale, ciò significa che per aprire un’impresa di autotrasporto è sufficiente soddisfare i requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento.
Di seguito le principali novità introdotte nell’ordinamento nazionale:
ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE:
Di fatto viene meno l’obbligo di effettuare l’accesso al mercato tramite cessione di azienda, acquisto di parco veicolare con veicoli di categoria non inferiore a euro 5 da altra impresa che abbia cessato l’attività, ovvero possesso di veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore alle 80 ton.
REQUISITO DI STABILIMENTO:
In attesa che diventi operativo l’obbligo di registrazione al REN dei veicoli in disponibilità acquisiti tramite noleggio senza conducente previsto dalla nuova direttiva europea in materia, le imprese sono obbligate a dimostrare la disponibilità di almeno un veicolo qualsiasi titolo di proprietà (contratto di noleggio, leasing, vendita a rate etc.). In caso di noleggio, essendo in corso di evoluzione la materia, per ottenere l’accesso alla professione bisogna dimostrare una disponibilità continuativa tramite un contratto di noleggio di almeno 6 mesi, registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle Entrate. In caso di comodato invece è necessario presentare agli uffici della motorizzazione la dichiarazione corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto registrato.
Le imprese dovranno dimostrare il requisito dello stabilimento attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà da presentarsi contestualmente alla domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci, ovvero al primo rinnovo annuale dell’idoneità finanziaria per le imprese già titolari di autorizzazione, e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del Decreto.
La proporzione tra volume di affari, automezzi e autisti, va per ora garantita dalle imprese con il solo impegno che il volume delle operazioni di trasporto effettuate sia proporzionato alla struttura dell’impresa stessa, intesa come numero di veicoli a disposizione e numero dei conducenti utilizzati. Il valore preciso di questa proporzione verrà definito con apposita norma di legge.
Le imprese non dovranno più indicare un luogo dove viene effettuata l’attività di natura tecnica relativa alla gestione dei veicoli, ma è sufficiente dichiarare che la gestione di cui sopra si svolge all’interno dello stato membro di stabilimento.
REQUISITO DI IDONEITÀ FINANZIARIA:
Per dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, le imprese devono fornire la prova di disporre ogni anno, in capitale e riserve, di almeno:
– 9.000 euro per il primo veicolo a motore utilizzato;
– 5.000 euro per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonnellate;
– 900 euro per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci.
La circolare precisa pure che, soltanto nei primi due anni di attività, le imprese possono dimostrare l’idoneità finanziaria tramite assicurazione di responsabilità professionale.
REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
La dimostrazione del requisito per le imprese aventi veicoli di massa complessiva pari o superiori a 3,5 ton è rimasta invariata, indicando un gestore dei trasporti in possesso di attestato per il trasporto nazionale e/o internazionale (artt. 4 e 8 del regolamento n. 1071/2009).
Dal 21 maggio 2022, i trasporti stradali di merci con veicoli di massa superiore alle 2,5 ton sono soggetti all’obbligo di utilizzo della licenza comunitaria. Il gestore dei trasporti di imprese attive soltanto con veicoli fino a 3,5 ton, che sia titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire l’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci dimostrando di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti presso imprese analoghe nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020 (data di entrata in vigore del regolamento 2020/1055).
È previsto un esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore di cui al decreto 30 luglio 2012. L’ammissione all’esame integrativo è riservata ai soggetti che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.
Al contrario, laddove l’interessato abbia conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore dopo il 20 agosto 2020, per conseguire l’attestato internazionale dovrà sostenere il relativo esame, comprensivo anche della parte nazionale e se necessario, in relazione al titolo di studio posseduto, frequentare il previsto corso di formazione di 150 ore.
Materiali di approfondimento: