La L. 178/2020 consente l’accesso alla pensione con i requisiti vigenti al 31/12/2011 (ante Legge Fornero) incrementati della speranza di vita.
BENEFICIARI
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriore al 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato entro il 6 dicembre 2011 anche se hanno svolto successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a dipendente a tempo indeterminato.
- Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriore al 4 dicembre 2011, sebbene non si siano avvalsi dell’autorizzazione versando un contributo volontario accreditato alla data del 6 dicembre 2011 a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato da effettiva attività lavorativa nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato.
- Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012, in seguito ad accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 anche se hanno svolto dopo il 30 giugno 2012 qualsiasi attività lavorativa non riconducile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto dopo la data di cessazione, qualsiasi attività lavorativa non riconducile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Lavoratori che nel corso del 2011 risultano essere in congedo per assistere i figli.
- Lavoratori con contratto a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato .