L’Inps, in data 19 aprile 2021, ha pubblicato la Circolare n. 65, con la quale ha emanato le istruzioni operative con riferimento alle indennità Covid-19,  confermando l’erogazione automatica di una indennità una tantum, pari a 2.400 euro, per i soggetti già beneficiari dell’indennità, convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020.
Il Decreto “Sostegni” ha previsto, per le categorie di lavoratori già conosciute, la possibilità di ottenere una ulteriore indennità di 2.400 euro al ricorrere di determinate condizioni.
Più nel dettaglio, si ribadisce che le categorie interessate riguardano:

1) i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto una o più attività lavorative nei predetti settori, per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Per accedere all’indennità in parola, i lavoratori non devono essere titolari, alla data del 23 marzo 2021, di trattamento pensionistico diretto o NASPI. È richiesto, inoltre, che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

2) i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto una o più attività lavorative nei predetti settori, per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Per accedere all’indennità in parola, i lavoratori non devono essere titolari, alla data del 23 marzo 2021, di trattamento pensionistico diretto o NASpI. È richiesto, inoltre, che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.
Per entrambe le categorie su menzionate, l’INPS ha sottolineato che è ammesso l’accesso all’indennità anche in favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 23 marzo 2021 un altro rapporto di lavoro subordinato.

3) i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
  • lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel  periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti , di cui agli artt. da 13 a 18, del D. Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
    lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere di tale tipologia alla data del 24 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti, alla data del 23 marzo 2021, alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti i soggetti del punto 3 di cui sopra, alla data di presentazione della domanda non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
b) titolari di trattamento pensionistico diretto.

4) i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, alla data del 23 marzo 2021, di trattamento pensionistico diretto e, alla data del 24 marzo 2021, di rapporto di lavoro dipendente.

5) lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro e che, a tale ultima data, non risultino titolari di trattamento pensionistico diretto e non siano titolari, alla data del 24 marzo 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. Alle medesime modalità, l’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in possesso di almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Come è oramai noto, tutte le indennità fin qui menzionate non sono tra loro cumulabili e non sono altresì cumulabili con il Reddito di emergenza.
Inoltre, le predette indennità sono incompatibili con:  le pensioni dirette, l’APE Sociale.
Per quanto concerne la compatibilità delle indennità Covid-19 con il Reddito di Cittadinanza, l’indennità non è compatibile con il RdC, solo nel caso in cui l’importo dello stesso risulti pari o superiore a quello dell’indennità.
Le indennità in parola, inoltre, sono compatibili con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza. Ne consegue che la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedono, come compenso, l’indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal gettone di presenza, comportano l’incompatibilità con le indennità Covid di cui all’oggetto.
 
Si comunica, infine, che il termine ultimo per la presentazione delle domande di indennità Covid, ex art. 10, D.L. n. 41/2021 (“Sostegni”) è prorogato alla data del 31 maggio.

Tutti gli uffici del Patronato Epasa-Itaco sono a disposizione per i chiarimenti del caso.