Con l’avvicinarsi delle festività natalizie è consuetudine che le imprese ed i professionisti offrano omaggi sia ai propri dipendenti che ai propri clienti e fornitori. Risulta, pertanto, utile riepilogare la disciplina degli omaggi dal punto di vista Iva e imposte sui redditi, con riferimento ai casi particolari degli omaggi ai dipendenti e a quelli erogati dai professionisti.
Trattamento fiscale degli omaggi ai fini delle imposte dirette
In linea generale gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono da considerarsi spese di rappresentanza e in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio in cui vengono sostenuti nei seguenti limiti:
Ricavi |
Importo massimo deducibile |
Fino ad € 10 milioni |
1,5% |
Parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni |
0,6% |
Parte eccedente € 50 milioni |
0,4% |
Imprese – omaggi di valore non superiore ad € 50
Gli omaggi non superiori ad € 50 sono sempre deducibili dal reddito di impresa.
Se l’omaggio è costituito da un bene prodotto dall’impresa va attribuito al succitato omaggio il valore relativo al costo di acquisto o produzione.
Nel caso in cui venga omaggiato un bene costituito da più prodotti di diversa natura (ad esempio un cesto natalizio), si deve tener conto del valore dell’omaggio nella sua unitarietà. Pertanto, nel caso del cesto natalizio, se il valore del cesto nel suo complesso è inferiore ad € 50, sarà sempre possibile dedurre senza limitazioni tale costo dal reddito di impresa; viceversa, nel caso in cui il valore del cesto sia superiore ad € 50, allora tale omaggio sarà soggetto alle regole generali indicate nel paragrafo precedente, riconducibili alle spese di rappresentanza.
Trattamento fiscale degli omaggi ai fini Iva
Il trattamento degli omaggi ai fini Iva è differenziato a seconda che si tratti di beni dell’attività di impresa o beni estranei all’impresa stessa.
Omaggio oggetto dell’attività di impresa
Se il bene che si intende dare in omaggio è prodotto o commercializzato dall’impresa, l’Iva al momento dell’acquisto è stata detratta e la successiva cessione a titolo di omaggio è, pertanto, imponibile. Dato che la rivalsa non è obbligatoria, il cedente può decidere di farsi carico direttamente dell’imposta attraverso una delle seguenti modalità:
- emissione di un’autofattura specificando anche che trattasi di “autofattura per omaggi”;
- annotazione su un apposito “registro degli omaggi”.
- Se, invece, il cedente decide di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario dell’omaggio (cessione con rivalsa), deve: emettere regolare fattura al cliente, specificando che trattasi di cessione per omaggio, dove costituirà oggetto di addebito solo l’Iva relativa al bene omaggiato.
Omaggio estraneo all’attività di impresa
Le casistiche sopra esposte possono essere sintetizzate nella seguente tabella:
Se il bene oggetto dell’omaggio non rientra nell’attività di impresa, si configura come una spesa di rappresentanza e l’Iva non è detraibile; tuttavia, se il bene è di valore unitario inferiore a 50 euro l’Iva all’acquisto può essere detratta. In entrambi i casi, quindi a prescindere dal costo di acquisto, la successiva cessione a titolo gratuito non è soggetta ad imposta.
Oggetto |
Costo unitario |
Trattamento Iva all’acquisto |
Trattamento Iva alla cessione |
Beni prodotti o commercializzati dall’impresa |
Qualunque |
Detraibile
|
Imponibile |
Beni non prodotti né commercializzati dall’impresa |
Superiore a € 50 |
Indetraibile |
Fuori campo Iva art.2 DPR 633/72 |
Uguale o inferiore a € 50 |
Detraibile |
Omaggi ai dipendenti
Trattamento ai fini redditi
Gli omaggi a favore dei dipendenti non seguono la disciplina generale, pertanto non sono considerati spese di rappresentanza. Infatti le spese sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei dipendenti sono deducibili dal reddito dell’impresa.
In capo al lavoratore dipendente l’arricchimento provocato dalla liberalità del datore di lavoro costituisce reddito imponibile, ad eccezione dei beni ceduti ed i servizi prestati gratuitamente nei limiti di € 258,23.
Trattamento ai fini Iva
Anche con riguardo agli omaggi dati ai dipendenti occorre differenziare se il bene oggetto dell’omaggio sia un bene prodotto o commercializzato dall’impresa o estraneo alla stessa:
- nel primo caso il trattamento è lo stesso degli omaggi “ordinari”, pertanto l’Iva in acquisto è detraibile e la successiva cessione gratuita sarà imponibile con le stesse modalità viste in precedenza;
- in caso di beni estranei all’impresa, l’erogazione gratuita non può essere considerata spesa di rappresentanza, poiché manca la finalità promozionale, e al momento dell’acquisto l’Iva non è mai detraibile, anche se il valore unitario del bene è inferiore a 50 euro. Di conseguenza la successiva cessione è fuori campo Iva art. 2 DPR 633/72.
Omaggi dei professionisti
Trattamento ai fini redditi
Anche gli esercenti arti e professioni possono effettuare omaggi ai propri clienti, e tali spese sono classificate come spese di rappresentanza.
Rispetto a quanto indicato nel paragrafo precedente in relazione agli omaggi effettuati dalle imprese, per i professionisti non è previsto che gli omaggi di valore inferiore ad € 50 siano sempre e comunque deducibili.
Gli omaggi acquistati da tali soggetti sono deducibili dal reddito professionale nel limite dell’ 1% dei compensi incassati nell’anno, a prescindere dal valore unitario.
Trattamento ai fini Iva
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, le cessioni gratuite di beni non rientrano mai nell’attività propria del soggetto. Pertanto l’unica casistica applicabile ai professionisti è quella delle spese di rappresentanza distinguendo tra beni con valore unitario inferiore a 50 euro (con Iva detraibile all’acquisto) e beni con valore unitario superiore a 50 euro (con iva indetraibile all’acquisto). In entrambi i casi la successiva cessione gratuita è fuori campo Iva.