San.Arti. ha deciso, considerato il perdurare dall’emergenza COVID19, di prorogare l’adozione di misure straordinarie a sostegno di tutte le aziende artigiane iscritte.
Pertanto, analogamente con quanto previsto dall’art.18 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23:

  • le imprese artigiane iscritte a San.Arti., con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alle competenze di marzo 2020 (scadenza aprile 2020) e aprile 2020 (scadenza maggio 2020).
    La sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile del precedente periodo di imposta.
  • le imprese artigiane iscritte a San.Arti., con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alle competenze di marzo 2020 (scadenza aprile 2020) e aprile 2020 (scadenza maggio 2020).
    La sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi  o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile del precedente periodo di imposta.

Si informa che il Fondo continuerà comunque a garantire la copertura sanitaria relativa alle competenze oggetto di sospensione.

Qualora le aziende beneficino della sospensione del versamento, sarà comunque necessario compilare e trasmettere le denunce uniemens, con riferimento ai mesi di paga rientranti nel periodo indicato, seguendo le ordinarie tempistiche e modalità: valorizzare nell’elemento della denuncia individuale di ogni lavoratore interessato il codice ART1, il relativo importo contributivo e il mese di competenza.

Il Fondo potrà così effettuare le opportune contabilizzazioni sulle posizioni dei lavoratori assicurati e garantire loro le prestazioni assistenziali integrative.

Per le competenze oggetto di sospensione invece le imprese non dovranno esporre il codice causale ART1 nella sezione INPS del modello F24.

La trasmissione delle denunce uniemens come sopra indicato è di fondamentale importanza ai fini della corretta rendicontazione dei periodi di versamento e della regolarizzazione contributiva delle aziende.

Ricordiamo infine a tutte le aziende artigiane che abbiano beneficiato della sospensione dei versamenti relativi alla competenza di febbraio 2020 (scadenza marzo 2020) di compilare e trasmettere comunque le denunce uniemens riferite al suddetto mese di paga, cosi come indicato nella precedente circolare (2-2020) inviata il 25 marzo scorso.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare gli uffici del Fondo San.Arti. al numero 06.87678095.