Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 che prevede nuove misure per il contenimento e il contrasto del Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, estende quanto già previsto all’art. 1 del Dpcm 8 marzo a tutto il territorio nazionale. Sono inoltre vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
È infine modificata la lettera d) dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. 

Le disposizioni sono in vigore dal 10 marzo al 3 aprile 2020. Per ulteriori dettagli vai al Dpcm del 9 marzo 2020

A seguire diamo evidenza alle parti del decreto che hanno rilevanza per il settore alimentare.

Art.1  

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;  

o) sono consentite le attività’ commerciali diverse da quelle  di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

Art. 2    

Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

e) svolgimento delle attività di  ristorazione  e  bar, con obbligo, a carico del gestore,  di  far  rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un  metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;    

f) e’ fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

Misure igienico-sanitarie:      
a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati,farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani;      
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;      
c) evitare abbracci e strette di mano;      
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;      
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);      
f)  evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;      
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;      
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;      
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;      
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;      
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

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