L’INPS comunica che il servizio online per presentare domanda di accesso al bonus baby-sitter non è ancora operativo, ma l’Istituto sta provvedendo all’adeguamento delle procedure amministrative e informatiche per consentire la presentazione delle domande.

Nell’attesa della pubblicazione di una prossima circolare da parte dell’INPS, ecco nel dettaglio la platea di potenziali beneficiari:

iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995;

lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari);

personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici
  • infermieri (inclusi ostetrici);
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

Il bonus baby-sitter in oggetto ha un valore massimo di 100 euro settimanali a copertura delle spese necessarie per la gestione di bambini e ragazzi.

I genitori di figli conviventi di età fino a 14 anni possono scegliere tra due diverse modalità di erogazione:

  1. tramite Libretto famiglia per pagare le prestazioni di baby-sitting;
  2. pagamento diretto per la “comprovata iscrizione” a:
    – centri estivi;
    – servizi integrativi per l’infanzia;
    – servizi socio-educativi territoriali;
    – centri con funzione educativa e ricreativa;
    – servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

In questo secondo caso (pagamento diretto), come specifica l’INPS, il contributo è incompatibile con il bonus asilo nido.

Infine, l’Istituto si sofferma sulle condizioni ostative per la fruizione del bonus, che di seguito riepiloghiamo:

  1. l’altro genitore fruisce dei congedi parentali Covid;
  2. l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa;
  3. l’altro genitore è sospeso dal sospeso dal lavoro.

Si rimane in attesa delle procedure sul sito web dell’INPS per la richiesta dei bonus in oggetto e della pubblicazione da parte dell’INPS delle indicazioni operative. Il Patronato Epas-Itaco è disponibile per tutti i chiarimenti necessari.