Ieri abbiamo pubblicato il testo integrale e gli allegati del DPCM 26 aprile 2020. Oggi cerchiamo di entrare nel merito delle singole disposizioni in modo da chiarire il più possibile i diversi aspetti trattati nei primi tre articoli, riferiti specificatamente al mondo produttivo e agli spostamenti, dalla nuova normativa che, lo ricordiamo, sostituisce il D.P.C.M. 10 aprile 2020. Le nuove norme si applicheranno dal 4 maggio 2020 e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020.
I contenuti del DPCM 26 aprile 2020 confermano in larga parte i precedenti provvedimenti adottati dal Governo.
Lo staff di esperti CNA ha cercato di analizzare le principali conferme e gli elementi di novità, rinviando alla lettura del testo del DPCM e dei singoli allegati per specifici approfondimenti sugli aspetti di proprio interesse.
Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) non e’ consentito svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto; e’ consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita’ sportiva o attivita’ motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita’;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attivita’ sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
z) sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto, nonche’ la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
cc) sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
dd) gli esercizi commerciali la cui attivita’ non e’ sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
gg) … la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2;
ii) in ordine alle attivita’ professionali si raccomanda che:
- a. sia attuato il massimo utilizzo di modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza;
- b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali
Art. 2 – Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive industriali e commerciali
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 puo’ essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Le imprese le cui attivita’ non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonche’, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per le attivita’ produttive sospese e’ ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita’ di vigilanza, attivita’ conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche’ attivita’ di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonche’ la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita’ propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020, da ieri e per tutta la settimana.
Art. 3 – Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche’ i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Aggiungiamo gli Allegati al DPCM, che trattano i singoli comparti:
• Allegato 1 – Commercio al dettaglio
• Allegato 2 – Servizi alla persona
• Allegato 3 – Attività produttive ATECO
• Allegato 4 – Misure igienico sanitarie
• Allegato 5 – Misure per gli esercenti commerciali
• Allegato 6 – Protocollo 24 aprile 2020
• Allegato 7 – Protocollo sicurezza nei cantieri
• Allegato 8 – Protocollo settore trasporto
• Allegato 9 – Protocollo trasporto pubblico
• Allegato 10 – Monitoraggio rischio sanitario