Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che proroga fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza connesso all’emergenza sanitaria e introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il testo, ancora in pubblicazione, delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Ecco la sintesi dei contenuti del Decreto elaborata dal Governo e il comunicato di accompagnamento.
Il decreto presenta un calendario di riaperture, che rimangono permesse nelle sole zone gialle e richiedono sempre il rispetto dei protocolli di sicurezza già in vigore. Nelle zone di colore arancione e rosse di fatto vengono confermate le disposizioni previste dai precedenti decreti.
Il meccanismo di attribuzione dei colori alle singole regioni continuerà con le solite modalità (decisione il venerdì, entrata in vigore il primo giorno feriale successivo, quindi generalmente il lunedì).
Inoltre, il Decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.