Il 31 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento direttoriale di attuazione della possibilità riconosciuta ai beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare per l’anticipazione della detrazione da parte del fornitore tramite il riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (art. 10 del D.L. n. 34/2019, c.d. “crescita”).
Tale provvedimento definisce le modalità ed i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle suddette detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto in fattura, in luogo della spettante detrazione.
Si sottolinea che per accedere allo sconto in fattura, il cliente necessita “dell’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato”. In sintesi, lo sconto in fattura è applicabile solo con il consenso del costruttore di serramenti.
Il Provvedimento, pur chiarendo alcuni aspetti interpretativi dell’articolo 10, non cambia, nella sostanza, la velleità di un provvedimento inapplicabile per il comparto.
CNA Produzione, pertanto, resta con coerenza sulla propria posizione, ritenendo che l’unica soluzione sia l’abrogazione della misura.
CNA Produzione e le altre Associazioni italiane della filiera del serramento mettono a disposizione il volantino che il costruttore di serramenti potrà utilizzare con i clienti per spiegare perché lo sconto in fattura non è applicabile (scarica il volantino).
Scarica la bozza di testo di informazione al cliente da inserire in preventivo e/o contratto di fornitura.
Per ricevere maggiori dettagli sulle disposizioni vi invitiamo a contattarci (teresa.salvino@cnare.it – 0522 356395).