Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, importo complessivo € 1.000:

Indennità a favore dei lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente l’attività tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020.
Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente l’attività tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020.

  Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente l’attività tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020 che, nel medesimo periodo, abbiano svolto tale attività per almeno 30 giornate.

 Lavoratori intermittenti

 Lavoratori intermittenti, ex artt da 13 a18 D Lgs N 81/2015, che abbiano svolto tale attività per almeno 30 giornate tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020.

  Lavoratori autonomi occasionali

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA che tra il 1/1/2019 e il 29/2/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, ex art 2222 c.c.;  che per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione separata alla data del 17/3/2020 con accredito tra il 1/1/2019 e il 29/2/2020 di almeno un contributo mensile che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020.

 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che per le medesime attività, abbiano avuto un reddito annuo, per il 2019 superiore a 5 000 euro; che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020.

  Lavoratori dello spettacolo

Lavoratori dello spettacolo che possano far valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019; che siano in possesso di un reddito, per l’anno 2019 non superiore a 50 000 euro.
Lavoratori dello spettacolo che possano far valere almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 che siano in possesso di un reddito, per l’anno 2019 non superiore a 35 000 euro.

Per i lavoratori sopra riportati che hanno già beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una ulteriore specifica domanda in quanto l’INPS procederà d’ufficio all’istruttoria.

 

N.B. per le richieste respinte per assenza di stagionalità per i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e stabilimenti termali che siano stati titolari, tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020 di uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato nei predetti settori, per almeno 30 giornate che possono far valere, nel corso del 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti settori, per almeno 30 giornate, saranno riesaminate d’ufficio. Se dal riesame della domanda sarà confermata la presenza dei requisiti richiesti l’indennità saranno erogato 600 €  per i mesi di marzo, aprile e maggio.