Con circolare del 29 ottobre 2019, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha chiarito qualche punto rispetto alla normativa introdotta dal maggio 2018 (tramite decreto n. 215 del ministero dei Trasporti).
La Polstrada ha ricordato che oltre al corretto posizionamento del carico rispetto agli assi, sia in senso longitudinale che trasversale, ci sono interventi che contribuiscono alla riduzione del suo spostamento. Questi sono collegati all’utilizzo di moderne soluzioni tecnologiche, come tappetini antisdrucciolevoli per usi industriali, e possono essere integrati con dispositivi di ancoraggio tradizionali, quali cinghie e catene omologate.
L’utilizzo di sistemi di ancoraggio non omologati o privi di etichetta di certificazione equivale, invece, al mancato uso del dispositivo e va sanzionato ai sensi dell’articolo 79 del Cds, sull’efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi (sanzione amministrativa da 87 a 345 euro).
In merito ai controlli, viene ribadito che questi spettano agli ispettori del ministero dei Trasporti (in base al D.M. 19 maggio 2017, n. 215, di recepimento della direttiva Ue 2014/47 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli), ma ciò non esclude che in forza degli articoli 11 e 12 del codice stradale gli organi di polizia non possano accertare e sanzionare le infrazioni d’inefficienza dei veicoli, quanto alla corretta sistemazione del carico “ove venga individuata una macroscopica violazione della norma (es. carico disposto su un lato e non bilanciato, assenza di cinghie o catene dove previste, cinghie o catene prive di etichetta di omologazione, etichette non leggibili, ecc..)”.
In questi casi scatterà la violazione dell’articolo 79, quello cioè che prevede che se il veicolo non è in condizioni di massima efficienza o comunque tale da non garantire la sicurezza viene punito con una sanzione pecuniaria da 87 e 345 euro, oltre al possibile divieto di proseguire il viaggio, ai quali poi si potrà anche aggiungere quella derivante dall’applicazione dell’art. 164 del CdS, dedicato specificatamente alla non corretta sistemazione del carico.
Inoltre, in caso di violazioni in materia di sistemazione del carico, verranno accertate anche le eventuali responsabilità degli altri soggetti della filiera del trasporto, che abbiano contribuito alla violazione dell’errata sistemazione del carico, come richiesto dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 286/2005. Quindi non solo nei confronti del conducente ma anche verso il caricatore, il vettore, il committente e persino il proprietario della merce, se si prova che quella sistemazione deriva da diretta indicazione dello stesso.
Da ultimo la circolare precisa che per le perdite del carico verificatesi negli incidenti stradali, trattandosi di una possibile causa del sinistro, gli agenti di polizia vengono invitati a raccogliere prove fotografiche e descrittive dello stato della merce e dei sistemi adottati per l’ancoraggio (tappetini, cinghie, catene, con indicazione per ciascuno della marca, modello, tipo e omologazione, se presenti).