L’Inps con messaggio 1281/2020 illustra le prime istruzioni in merito ai nuovi congedi COVID-19 per i lavoratori e al bonus baby-sitting.

CONGEDO CON FIGLI FINO A 12 ANNI

I lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi (artigiani commercianti e coltivatori diretti) e gli iscritti esclusivamente alla gestione separata dell’Inps hanno diritto al congedo per un periodo massimo di 15 giorni complessivi dal 5 Marzo al 3 Aprile (periodo forse prorogabile).

La fruizione del congedo spetta alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che l’altro genitore non sia fruitore di prestazioni a sostegno reddito (ad esempio cassa integrazione o disoccupazione) o inoccupato.

Il congedo è indennizzato al 50% della retribuzione per i dipendenti; per i lavoratori autonomi l’indennità sarà il 50% della retribuzione convenzionale giornaliera; per gli iscritti alla Gestione Separata ‘indennità giornaliera è pari al 50% di 1/365 del reddito utilizzato per il calcolo dell’indennità di maternità; per tutti ci sarà il riconoscimento figurativo della contribuzione.

COME FARE LA DOMANDA:

I lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata faranno le richieste con effetto retroattivo all’Inps utilizzando le procedure telematiche che saranno disponibili entro il mese di Marzo.

I dipendenti gestione privata che alla data del 5 Marzo hanno già in corso una richiesta di congedo parentale NON devono fare nessuna richiesta, sarà l’Inps che convertirà tale richiesta.

I dipendenti gestione privata che intendono richiedere il congedo possono già presentare domanda al datore di lavoro e all’Inps con le procedure telematiche in uso.

I dipendenti pubblici faranno richiesta alla propria amministrazione.

CONGEDO CON FIGLI TRA I 12 E I 16 ANNI

I lavoratori dipendenti gestione privata possono richiedere il congedo COVID-19 al proprio datore di lavoro NON all’Inps ma non avranno nessuna indennità e nessuna copertura figurativa. Avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro e il divieto al licenziamento.

CONGEDO CON FIGLI ETA’ MAGGIORE 16 ANNI

Il congedo COVID-19 viene riconosciuto ai genitori di figli con handicap grave senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

In aggiunta ai 3 giorni mensili, è possibile richiedere per i mesi di Marzo e Aprile ulteriori 12 giorni complessivi anche frazionabili in ore. In sostanza, il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave potrà richiedere per il mese di Marzo complessivamente 9 giorni e altri 9 giorni per il mese di Aprile di permessi L. 104/92.

Nessuna richiesta deve fare il lavoratore che già usufruisce dei permessi L. 104/92.

Il dipendente che non è stato autorizzato dall’Inps a percepire i permessi L. 104/92 dovrà provvedere a richiederla all’Inps con le consuete modalità.

BONUS BABY-SITTING

Ai lavoratori dipendenti, autonomi e agli iscritti della Gestione Separata Inps, per i figli di età inferiore a 12 anni o ai figli con handicap grave (purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni e assistenziali) viene riconosciuto un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi baby-sitting.

Il bonus è erogato dall’Inps attraverso il libretto di famiglia; la procedura di richiesta sarà disponibile entro la prima settimana di Aprile.

I bonus non è fruibile se l’altro genitore è fruitore di prestazioni al sostegno reddito o inoccupato o se è stato richiesto il congedo COVID-19; mentre può essere cumulato con i giorni di permessi  L. 104/92 e con il prolungamento del congedo parentale per grave disabilità.

L’importo cambia da 600 euro a 1000 euro per i dipendenti del settore sanitario e al personale di sicurezza difesa e soccorso pubblico impiegati nell’emergenza COVID-19.

Il Patronato Epasa-Itaco può essere contattato esclusivamente via mail: reggioemilia@epasa-itaco.it o al numero di telefono 0522/283748