L’articolo 58 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), istituisce un Fondo di 600 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione, il cosiddetto “bonus ristoranti”, con lo scopo di sostenerne la ripresa e la continuità della loro attività e per ridurre lo spreco alimentare, destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.
Le risorse finanziarie stanziate sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO:
– 56.10.11 (ristorazione con somministrazione)
- attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere
- attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
– 56.29.10 (Mense) gestione di mense (ad esempio presso fabbriche, uffici, ospedali o scuole) in concessione
– 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali, scuole eccetera
Le imprese che fanno riferimento ai codice ateco sopra indicati devono essere già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge (14 agosto 2020), per aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
Requisito della perdita di fatturato rispetto anno precedente – La disposizione prosegue specificando che potranno avere accesso a tale contributo solo gli esercizi commerciali con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
Con una rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2020 è stato specificato che per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1 gennaio 2019, per i quali viene confermata l’applicabilità della disposizione, non valgono i limiti di fatturato indicati nel periodo precedente.
La relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame specifica che sulla base del rapporto annuale 2019 della ristorazione, le attività interessate dalla presente norma, al 31 dicembre 2018, risultano essere 125.657 imprese, secondo il riparto indicato nella tabella. In particolare le attività interessate alla misura sono:
n.122.381 di cui al codice ATECO 56.10.11;
n.1871 di cui al codice ATECO 56.29.10;
n.1405 di cui al codice ATECO 56.29.20.
Le modalità del bonus ristoranti – ai sensi del comma 3 dell’art. 58, i soggetti interessati possono presentare apposita istanza per l’elargizione del contributo secondo le modalità che saranno fissate con un successivo decreto.
L’importo del contributo sarà erogato in due tranches:
- un anticipo del 90% al momento in cui la domanda verrà accettata. L’accettazione presuppone che vengano presentati i documenti fiscali comprovanti gli acquisti effettuati – anche senza quietanza – e l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull’assenza delle condizioni ostative stabilite dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
- Il saldo del contributo verrà corrisposto una volta presentata la quietanza di pagamento eseguito con le modalità tracciabili previste dalla legislazione vigente (bonifico, assegno, ecc).
Il comma 4 prevede che l’erogazione del contributo venga effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Il contributo ricevuto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP.